Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, co. 1 DL. 80/2021 – convertito in L. 113/2021 - e del DPR 81 del 24/06/2022 è fatto obbligo a tutte le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti, l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) che assorbe e sostituisce i seguenti piani – da considerarsi d’ora in poi soppressi:
- Piano dei fabbisogni e Piano delle azioni concrete (rif. Artt. 6, co. 1,4,6, 60bis e ter Dlgs.165/2001)
- Piano per l’utilizzo delle dotazioni strumentali (rif. Art. 2, co.594 L.244/2007)
- Piano della performance (rif. Art. 10, co. 1 lett. a) e 1ter Dlgs. 150/2009)
- Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza (rif. Art. 1, co.5 lett. a) e 60 lett. a) L.190/2012)
- Piano di organizzazione del lavoro agile (rif. Art.14, co.1 L. 124/2015)
- Piano delle azioni positive (rif. art. 48 co.1 Dlgs. 198/2006)
Tutti i piani richiamati, sono da intendersi come riferiti alle corrispondenti sezioni del PIAO adottato da questo Ente con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 36 del 29/06/2022 e aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano n.87 del 21/12/2022
Pagina creata il: 4 luglio 2022
Verifica e aggiornamento dati: 29 dicembre 2022
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