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Altri contenuti - accesso civico

L'accesso ad atti e documenti delle amministrazioni pubbliche si suddivide in tre tipologie:

 

Accesso documentale - Con l’accesso documentale, ogni interessato può prendere visione e  estrarre copia di documenti amministrativi formati o in possesso di questo Ente. La domanda di accesso deve essere motivata. Questo istituto è disciplinato dalla legge n. 241/1990.

 

Accesso civico semplice - Chiunque ha diritto di richiedere documenti, informazioni o dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione obbligatoria nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale di questo Ente. L’istituto è regolato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n.33 del 2013.

 

Accesso civico generalizzato  (o accesso FOIA – Freedom of Information Act) - Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti da questo Ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale. La domanda non necessita di motivazione. L’istituto è disciplinato dagli articoli 5, comma 2, e 5-bis decreto legislativo n. 33 del 2013.

 

Struttura e funzionario responsabile del procedimento

Le strutture responsabili per l’accesso documentale e l’accesso civico generalizzato sono i singoli uffici della Città metropolitana, contattabili consultando l’organigramma dell’Ente.

Responsabile del procedimento di accesso civico semplice è il Segretario generale, in qualità di Responsabile per le prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

 

Domanda

Nei casi di presentazione di richiesta formale, devono essere utilizzati i modelli messi a disposizione dall’Ente

 

Modello 1 richiesta di accesso documentale

Modello 2 richiesta di accesso civico semplice

Modello 3 richiesta di accesso generalizzato richiesta di accesso generalizzato

 

Modalità di trasmissione delle domande

Le domande di accesso possono essere trasmesse attraverso una delle seguenti modalità:

- a mezzo posta elettronica certificata alla casella PEC protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it o alle caselle PEC delle singole strutture dell’Ente, reperibili nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni;

- ai recapiti e-mail o fax del protocollo generale o delle singole strutture dell’Ente;

- mediante spedizione postale;

- mediante consegna diretta agli uffici negli orari di apertura.

 

Rimedi amministrativi

Avverso l’eventuale provvedimento di diniego, differimento, accoglimento parziale o avverso il mancato riscontro all’istanza di accesso generalizzato, l’interessato può presentare reclamo al RPCT utilizzando il modello dedicato alla “Richiesta di riesame

 

Modello richiesta di riesame

 

Il medesimo modello potrà essere altresì utilizzato dai soggetti controinteressati al procedimento.

 

Ricorso giurisdizionale

È sempre possibile presentare ricorso al TAR del Veneto nel termine di 30 gg dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, ai sensi dell’art. 116 del codice del processo amministrativo (decreto legislativo 104 del 2010)

 

Normativa di riferimento

- L. 241/1990, artt. 22 e seg.

- D. Lgs. n. 33/2013, artt. 5 e 43

 

Pagina aggiornata il: 10 agosto 2017

Verifica dati: 3 aprile 2020