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Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Misure organizzative per l’acquisizione d’ufficio dei dati e per il controllo delle dichiarazioni sostitutive

 

1. Normativa di riferimento

Dal 1° gennaio 2012 è in vigore la nuova disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrative” e art.15 della legge n.183 del 12.11.2011 e s.m.i.).

 

La nuova disciplina prevede, in sintesi, quanto segue:
a) le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
b) i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, dalle autodichiarazioni e dalle autocertificazione degli interessati (articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);
c) sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”;
d) le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti; l’acquisizione delle informazioni è effettuata mediante richiesta da trasmettere all’Amministrazione certificante esclusivamente per via telematica (email o pec), come indicato all'art. 43, comma 3 del D.P.R. 445/2000, modificato in tal senso dal D.L. 69/2013, art. 14, comma 1 ter. E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax (art. 47, comma 2, lettera c del D. Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale");
e) le pubbliche amministrazioni, in alternativa all’acquisizione d’ufficio delle informazioni, sono tenute ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato;
f) la mancata risposta alle richieste di controllo di altre pubbliche amministrazioni entro trenta giorni, costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione;
g) ciascuna amministrazione è tenuta ad individuare un ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti e le misure organizzative per l’acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli, da pubblicare sul sito istituzionale.

 

2. Ufficio responsabile e misure organizzative
L'ente ha dato attuazione alle citate disposizioni con provvedimento del Direttore generale n.13 del 26 marzo 2012.
Ufficio responsabile
L’Ufficio responsabile è il Servizio protocollo (tel. 041-2501995 email protocollo@cittametropolitana.ve.it) Dirigente Franca Sallustio (tel. 041-2501950 email franca.sallustio@cittametropolitana.ve.it) Detto Ufficio si avvale di un referente per ciascun servizio provinciale.
Modalità per la richiesta di controlli
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi possono richiedere informazioni sulle dichiarazioni sostitutive da controllare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) controllodichiarazioni@pec.cittametropolitana.ve.it
La richiesta di informazione o di controllo deve contenere gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti, nonchè per l’individuazione della struttura competente al rilascio degli stessi. La risposta sarà fornita entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza.


Sistema dei controlli delle dichiarazioni prodotte alla Città metropolitana di Venezia
Questa Città metropolitana effettuerà le verifiche delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e degli atti di notorietà prodotte dagli interessati in procedimenti di sua competenza e provvederà all’acquisizione d’ufficio di dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi con le modalità previste dal regolamento per l’effettuazione dei controlli sull’autocertificazione.

 

Pagina verificata e aggiornata il 29 giugno 2020