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Faq 5

data faq: 
Misura anticorruzione o norma di riferimento: 

Misure A.2 e C.2

Oggetto della faq: 

Quesito su Misure A.2 e C.2 “Verifica rispetto obbligo di astensione”. Nella determinazione si deve dare atto della verifica espletata dal dirigente?

Testo della faq: 

D. Quesito su Misure A.2 e C.2 “Verifica rispetto obbligo di astensione”. Nella determinazione si deve dare atto della verifica espletata dal dirigente? Se sì, in che modo? Serve un atto organizzativo del singolo dirigente, da richiamare poi nella determinazione o è sufficiente richiamare le comunicazioni relative al modello informatizzato? In quest'ultimo caso, è d'obbligo evidenziare che riguardavano la posizione attuale del dipendente, potrebbero verificarsi nuove situazioni di conflitto da verificare caso per caso.

 

R. Con riferimento alle misure A.2 e C.2 della tabella allegato A al PTPC, va chiarito un primo equivoco. Per mero refuso, in tabella è riportato come responsabile della misura il dirigente di riferimento: trattandosi di “verifica” del rispetto di un obbligo a carico del dirigente, il responsabile della verifica non può che essere il responsabile della prevenzione della corruzione (Rpc). Il refuso verrà corretto alla prima occasione. Ciò detto, il Rpc, procederà alle verifiche previste dalla misura chiedendo ai dirigenti, con riferimento al campione degli atti assoggettati a controllo successivo di regolarità, se e quali motivi di astensione siano emersi nella raccolta ed esame delle dichiarazioni su modello informatizzato, oppure sulla base di diverse specifiche segnalazioni o, ancora, sulla base di elementi di cui sono venuti, in qualsiasi altro modo a conoscenza, e quali misure sono state conseguentemente intraprese. L'interpello dei dirigenti avverrà su modello di dichiarazione predisposto dal Rpc. NON È PERTANTO NECESSARIO INSERIRE ALCUNA FORMULA DI RITO NEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA, SALVO AL VERIFICARSI DI SITUAZIONI CHE GIUSTIFICHINO EVIDENZE DA RIPORTARE NELLE PREMESSE (AD ESEMPIO, IN CASO DI SITUAZIONI CHE HANNO INDOTTO A CAMBIARE IL TITOLARE DELL'ISTRUTTORIA, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO O IL DIRIGENTE, E SI RITENGA, PER TRASPARENZA, DI DARNE CONTO NELLE PREMESSE DELL'ATTO, PER GIUSTIFICARE LA DIVERSA TITOLARITÀ)